Art. 5.
(Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza).

      1. Salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante l'ordinamento penitenziario per i minorenni, prevedendo una nuova organizzazione del personale, che affidi la esecuzione della pena ad operatori sociali, con esclusione di personale di polizia, nonché valutando l'opportunità di confermare l'attuale inserimento del personale della nuova organizzazione nel sistema pubblico statale, ovvero di inserire tale personale nel sistema pubblico regionale in conformità a quanto già avviene per gli altri interventi sociali destinati ai minorenni.
      2. Le misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia non sono applicabili nei confronti di coloro che hanno commesso il reato quando erano minori di anni diciotto.
      3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si applicano inoltre le disposizioni dei decreti-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e

 

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8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che limitano o escludono la ammissibilità ai permessi di risocializzazione, alle misure alternative e al lavoro all'esterno previsti dalla presente legge o la condizionano a determinate circostanze legate al tipo dei reati commessi. Non si applica, inoltre, il comma 5 dell'articolo 41 della presente legge.
      4. Nei confronti dei minori di cui ai commi 1, 2, e 3 e dei soggetti che commisero il reato quando erano minori di anni diciotto, le funzioni del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
      5. Al giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni non si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 102.