1. Salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante l'ordinamento penitenziario per i minorenni, prevedendo una nuova organizzazione del personale, che affidi la esecuzione della pena ad operatori sociali, con esclusione di personale di polizia, nonché valutando l'opportunità di confermare l'attuale inserimento del personale della nuova organizzazione nel sistema pubblico statale, ovvero di inserire tale personale nel sistema pubblico regionale in conformità a quanto già avviene per gli altri interventi sociali destinati ai minorenni.
2. Le misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia non sono applicabili nei confronti di coloro che hanno commesso il reato quando erano minori di anni diciotto.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si applicano inoltre le disposizioni dei decreti-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e